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Dpcm e libertà civili

Aggiornamento: 15 feb 2021

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Il Covid ha decisamente cambiato il nostro modo di vivere. È infatti indiscutibile che in questi mesi stiamo convivendo con la restrizione delle nostre libertà e l’interrogativo che ci si pone è se tali limitazioni siano legittime e se, dunque, gli strumenti giuridici utilizzati per fronteggiare l’emergenza abbiano una valida matrice giuridica. I Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) sono stati lo strumento più utilizzato dall’inizio dell’emergenza Covid, con cui sono state imposte regole e divieti da rispettare in tutta Italia, come la chiusura di attività ed esercizi commerciali, il coprifuoco e altre limitazioni delle libertà personali.

Il DL 6/2020 prima e il DL 19/2020 hanno previsto la possibilità per il Governo di incidere, con atti amministrativi, su una serie determinata di diritti costituzionali. Quindi la calamità è stata affrontata dal Governo tramite l’utilizzo di fonti normative gerarchicamente inferiori alla legge ordinaria che, costituzionalmente, è la norma giuridica per eccellenza; in particolare Dpcm, Decreti Legge, ordinanze ministeriali, regionali e comunali, hanno inciso, senza possibilità di controllo, su diritti costituzionalmente garantiti.

Circolazione e soggiorno, libertà di riunione, istruzione, libertà di iniziativa economica, sono stati più volte sacrificati dalla “legislazione dell’emergenza” in nome del diritto alla salute che, nell’intento del potere esecutivo di contrastare in qualche modo la pandemia, è stato ritenuto il valore supremo da dover tutelare a tutti i costi. In situazioni di ordinaria convivenza, il potere di incidere sui cosiddetti diritti fondamentali, attribuito al Parlamento, è rafforzato da una serie di garanzie poste a loro protezione, quali la riserva di legge, la riserva di giurisdizione, la tutela in giudizio.Tuttavia, in casi straordinari, la Costituzione prevede delle eccezioni, ed è nell’ambito di tali eccezioni che il Governo ed il premier Conte si è mosso per la gestione della pandemia.


“... la calamità è stata affrontata dal Governo tramite l’utilizzo di fonti normative gerarchicamente inferiori alla legge ordinaria.”

Da un lato bisogna far riferimento all’art. 77 Cost. che consente al Governo, in situazioni straordinarie di necessità ed urgenza, di adottare decreti legge i quali, comunque, sono sottoposti ad un controllo successivo del Parlamento. Infatti essi devono essere presentati all’esame dei deputati e dei senatori immediatamente ed essere convertiti in legge nei successivi 60 giorni; in mancanza di tale conversione essi perdono efficacia “ex tunc”, dall’inizio.

Va poi richiamato l’art. 120 della Costituzione italiana, che prevede espressamente che il Governo centrale, e quindi anche il Presidente del Consiglio, possa “sostituirsi” agli enti territoriali minori in caso di pericolo grave per la sicurezza pubblica.

Consideriamo poi che queste misure hanno carattere temporale,hanno,cioè, una scadenza; ciò significa che a situazione straordinaria finita, si potrà ritornare come prima. Infatti sono strumenti legislativi suggeriti dall’ “emergenza”. L’ex premier Giuseppe Conte ha sempre giustificato la sua scelta con l’esigenza di garantire la rapidità d’intervento, e i Dpcm sono senza ombra di dubbio gli strumenti normativi più veloci.

Non dimentichiamo, infine, che l’art 32 della Costituzione sanciscela tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti, per cui tale diritto, messo in relazione all’art. 2 Cost. che celebra il riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo, è da considerarsi, nella gerarchia dei diritti come superiore a tutti i principi, un valore supremo e, per tale ragioneirrinunciabile.

Pertanto lo Stato, come un buon padre di famiglia, deve assicurare innanzitutto la salute ai propri cittadini, anche se ciò comporta il sacrificio di altri diritti o libertà.


Dobbiamo allora comprendere e stimare gli sforzi compiuti dal potere politico nella ricerca della “giusta via” di gestione della pandemia, soprattutto se consideriamo che il nostro ordinamento è privo di normative che si occupano di emergenze sanitarie di tale entità.

Concludendo, anche se dobbiamo sempre essere pronti a fermare chi ostacola le libertà personali senza motivo per oranon dobbiamo dimenticare il momento storico che stiamo vivendo: rinunciare temporaneamente alle nostre libertà ci consentirà in futuro di poterle di nuovo tornare a godere nel pieno delle possibilità date dal nostro ordinamento giuridico e ad apprezzarle ancora di più come bene prezioso ed incommensurabile.

Raffaella Molinaro

Silvia Catanzaro

Classe 5^ SIA


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